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18/09/2026 11:27:00

Decadenze Trapani, il nodo dell’astensione: chiesto il rinvio del voto di lunedì 

La partita sulle decadenze dei consiglieri comunali di Trapani non si è chiusa con la seduta del 16 settembre. 

 

É stata infatti presentata alla Presidenza del Consiglio un’istanza in vista della seduta del 21 settembre prossimo, che deve trattare le decadenze degli altri consiglieri ancora dentro il procedimento: Giovanni Parisi, Andrea Genco, Angela Grignano, Enzo Guaiana.

 

Al centro dell'istanza, le modalità dello scrutinio segreto e, soprattutto, il modo in cui deve essere considerato il consigliere che si astiene. 

 

La richiesta, a firma di Salvatore Fileccia, è quella di differire la seduta, oppure almeno l'esame dei punti per i quali è previsto il voto segreto, e di acquisire preventivamente dal segretario generale e dagli uffici competenti chiarimenti sull'applicazione delle norme del regolamento comunale in materia. 

 

Si chiede di definire in anticipo le modalità relative alla consegna e all'espressione del voto, alla raccolta delle schede, allo scrutinio, al ruolo degli scrutatori, alla gestione delle schede bianche e nulle e alla proclamazione dell'esito. 

Ma il vero nodo dell'istanza riguarda l'astensione.

 

Il caso della seduta del 16 settembre

La questione nasce dalle modalità utilizzate durante la precedente seduta del Consiglio, quando si è votato sulla decadenza della consigliera Marzia Patti.

Nella precedente seduta,  il segretario generale ha indicato come modalità di astensione quella della dichiarazione espressa in Aula, senza ritirare la scheda.

Una procedura che, nel caso in cui l'astensione venga dichiarata pubblicamente, rende conoscibile anche all'esterno dell'urna chi ha scelto di non partecipare al voto. Un elemento tutt'altro che secondario quando la deliberazione può essere successivamente contestata.

 

Il risultato del 16 settembre ha però aggiunto un elemento concreto alla disputa. Una scheda bianca ha infatti separato il risultato della votazione dalla possibilità di ricostruire pubblicamente, consigliere per consigliere, chi avesse scelto di non votare. 

Se quella scheda sia stata un voto di coscienza, una scelta tattica o semplicemente l'espressione della volontà di non indicare alcun nominativo, resta una valutazione politica.

 

É questa, invece, la contestazione sollevata dall'opposizione, e pubblicamente espressa anche da Maurizio Miceli, che ha definito irregolare la modalità adottata. Secondo questa interpretazione, il consigliere che intende astenersi dovrebbe comunque ritirare la scheda, recarsi all'urna e non esprimere il voto, distinguendo così l'astensione dalla mancata partecipazione materiale alla procedura.

 

La questione non è soltanto formale. Stabilire chi debba essere considerato "votante" e chi "astenuto" può incidere sul calcolo della maggioranza necessaria per approvare una deliberazione.

Nel caso specifico é anche molto strategica.

 

Cosa dice il regolamento del Consiglio comunale

Il primo riferimento è l'articolo 32 del Regolamento di convocazione e adunanza del Consiglio comunale di Trapani, che separa il concetto di presenza da quello di partecipazione al voto. 

 

La norma stabilisce che i consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare vengono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

È una distinzione fondamentale. E proprio la formulazione dell'articolo 32 — "dichiarano di astenersi dal votare" — è uno degli elementi centrali della questione.

 

Il testo, infatti, non stabilisce espressamente che l'astenuto debba ritirare la scheda e recarsi all'urna. Al contrario, parla di una dichiarazione di astensione.

Da qui nasce il contrasto interpretativo: per chi contesta la procedura adottata il 16 settembre, la partecipazione materiale alle operazioni di scrutinio sarebbe necessaria anche per chi non intende esprimere una preferenza; per la lettura seguita in Aula dal Segretario generale, invece, la dichiarazione di astensione precede la consegna della scheda.

 

Anche l'articolo 26 del regolamento contempla, nell'ambito delle sedute consiliari, le dichiarazioni relative ai motivi dell'astensione.

 

Astensione e scheda bianca

La distinzione diventa ancora più importante quando si parla di scrutinio segreto.

 

Il regolamento disciplina il voto attraverso la scheda e stabilisce le modalità delle operazioni di scrutinio, compreso il deposito nell'urna, il conteggio e la verifica della corrispondenza tra voti e votanti.

Da qui emerge una differenza sostanziale tra due comportamenti.

 

Il consigliere che dichiara di astenersi comunica di non voler partecipare al voto e, secondo la lettura letterale dell'articolo 32, non viene computato tra i votanti.

La scheda bianca, a differenza della dichiarazione di astensione, entra materialmente nelle operazioni di scrutinio. 

 

In altre parole, scheda bianca e astensione non sono necessariamente la stessa cosa.

La scheda bianca è una scheda che entra nell'urna. L'astensione disciplinata dall'articolo 32 è invece una dichiarazione del consigliere che non intende votare.

 

Il nodo del numero dei votanti

La questione può diventare determinante quando si deve stabilire la maggioranza richiesta.

 

Immaginiamo in astratto un Consiglio con 24 presenti: 10 voti favorevoli, 8 contrari e 6 consiglieri che dichiarano di astenersi.

In questo caso, secondo l'articolo 32, gli astenuti continuano a essere considerati presenti ai fini della validità della seduta, ma i votanti sono 18.

 

Se invece quei sei consiglieri ritirassero la scheda e la depositassero nell'urna, magari lasciandola bianca, il loro comportamento assumerebbe una natura diversa perché avrebbero partecipato materialmente alla votazione.

 

È dunque comprensibile perché si chieda con l'istanza che la procedura venga chiarita prima delle prossime votazioni.

 

Il problema non riguarda soltanto il modo in cui una scheda viene materialmente consegnata. Riguarda la conseguenza giuridica di quel comportamento: chi deve essere inserito nel numero dei votanti e chi deve essere escluso da quel conteggio. 

 

Cosa dice, dunque, il regolamento sull'astensione?

Il principio è quello fissato dall'articolo 32: chi dichiara di astenersi dal voto viene computato tra i presenti, ma non tra i votanti.

 

Non emerge invece una disposizione che dica espressamente che l'astenuto debba necessariamente ritirare la scheda, recarsi all'urna e depositarla sotto forma di scheda bianca.

 

Per questo, la procedura indicata dal segretario generale nella precedente seduta — dichiarazione dell'astensione e mancato ritiro della scheda — appare, sulla base della formulazione dell'articolo 32, compatibile con il regolamento.

 

Ed è questo, in definitiva, il punto sul quale Fileccia chiede una risposta formale prima che il Consiglio torni a votare sulle decadenze.

 

La questione sospensiva

L'istanza di Fileccia affronta quindi anche il tema del rinvio.

Il Regolamento del Consiglio comunale prevede la possibilità di sollevare una questione sospensiva, chiedendo che un argomento venga rinviato.

 

Questo è un elemento importante, perché la richiesta del consigliere non equivale automaticamente al potere di bloccare la seduta. 

 

Il Regolamento prevede inoltre la possibilità di sollevare una questione sospensiva, cioè chiedere che la trattazione di un argomento venga rinviata. La questione viene quindi sottoposta all'Aula secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

Per questo la richiesta di Fileccia può essere letta su due piani distinti: da una parte la richiesta di chiarire le modalità operative dello scrutinio; dall'altra la richiesta di rinviare la trattazione dei punti interessati, qualora l'Aula ritenga necessario acquisire prima quei chiarimenti.

 

Una questione apparentemente tecnica che, dopo una prima votazione conclusasi con la mancata decadenza di Patti per un solo voto, assume però inevitabilmente un peso maggiore anche sul piano politico.

 

Guaiana: «Il Consiglio non é il luogo delle ambiguità»

Sulla vicenda interviene anche il consigliere Giuseppe Guaiana, che affida ai social una riflessione dai toni ironici. «Qualche consigliere comunale conosce molto meglio il regolamento di Facebook di quanto conosca — o voglia applicare — quello del Consiglio comunale di Trapani», scrive Guaiana, sostenendo che, al di là delle diverse interpretazioni, la vicenda dovrebbe indurre a una riflessione sulle regole che disciplinano i lavori d'Aula. «Amarezza, dunque. Delusione, certamente. Ma anche determinazione per il prossimo studio del Regolamento», conclude.



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